IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'articolo  17,  comma  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  l'articolo  2,  lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 15
giugno  2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  in  materia  di  riforme  e innovazioni nella pubblica
amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39, e, in
particolare,  l'articolo  4,  comma  1, come modificato dall'articolo
176,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196,
concernente  l'istituzione  del  Centro  nazionale  per l'informatica
nella pubblica amministrazione (CNIPA);
  Visti  i  commi  da  6-ter  a 6-sexies dell'articolo 10 del decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 303, inseriti dall'articolo 5, comma
2,  del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, con i quali sono
stati  trasferiti  al  CNIPA compiti, funzioni e attivita' del Centro
tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  nonche'  le relative risorse finanziarie e strumentali e le
risorse umane comunque in servizio;
  Visto, in particolare, il comma 6-quinquies del citato articolo 10,
che   dispone  che  al  riordino  organizzativo,  di  gestione  e  di
funzionamento  del  CNIPA  si  provvede  con  successivi  regolamenti
adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39;
  Visto  l'articolo  5,  comma 1, del decreto legislativo n. 39/1993,
come  modificato  dall'articolo 176, comma 5, del decreto legislativo
30  giugno  2003, n. 196, per il quale il CNIPA propone al Presidente
del  Consiglio  dei Ministri, tra l'altro, l'adozione del regolamento
concernente  la gestione delle spese nei limiti previsti dal medesimo
decreto legislativo n. 39/1993;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n.  97,  recante  il  regolamento sull'amministrazione e contabilita'
degli enti pubblici;
  Visto  l'articolo 5, comma 1-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n.  7,  convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della
legge  31 marzo 2005, n. 43, che ha inserito il CNIPA tra gli enti di
cui  all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
  Visto  il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante codice
dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
  Vista  la  proposta  del  CNIPA dell'11 maggio 2007 dello schema di
regolamento di gestione delle spese del CNIPA, che ha recepito alcune
osservazioni  di  modifica,  proposte dalla Ragioneria generale dello
Stato con nota del 17 aprile 2007 ed approvate dall'Adunanza generale
del CNIPA del 10 maggio 2007;
  Considerata  l'esigenza  di  adottare  un  nuovo  regolamento sulla
gestione delle spese del CNIPA;
  Vista  la  proposta  del  CNIPA,  formulata  dopo aver acquisito il
parere  del  Collegio  dei  revisori  dei conti del CNIPA e dopo aver
esperito la procedura di consultazione delle Organizzazioni sindacali
interne;
  Visto  il  parere  favorevole  del  Consiglio  di  Stato,  espresso
nell'adunanza  del  27  marzo  2006, all'ulteriore corso del testo in
esame con le modifiche indicate, qui interamente recepite;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 maggio 2007;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:
    - "Decreto legislativo": il decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, apportate da ultimo dal
decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, istitutivo del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
    - "Centro nazionale": il Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione come istituzione nel suo complesso;
    -  "Collegio":  il Collegio dei componenti di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo;
    - "Legge e regolamento per la contabilita' generale dello Stato":
rispettivamente  il  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
"Nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla
contabilita'  generale  dello  Stato",  ed il Regio decreto 23 maggio
1924,   n.   827,  recante  "Regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato".
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  al  solo  fine di facilitare la lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio.
              Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
          europea (G.U.C.E.).

          Note alle premesse:

              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.):
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e).
              2. Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, comma 1, lettera
          mm),  rubricato  Pubblico  impiego:  della legge 23 ottobre
          1992,   n.   421,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,
          31 ottobre  1992,  n.  257,  supplemento  ordinario recante
          «Delega  al Governo per la razionalizzazione e la revisione
          delle   discipline  in  materia  di  sanita',  di  pubblico
          impiego, di previdenza e di finanza territoriale»:
              «Art.  2  (Pubblico  impiego).  -  1.  Il Governo della
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge uno o piu'
          decreti   legislativi,   diretti   al   contenimento,  alla
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
          del  pubblico  impiego,  al miglioramento dell'efficienza e
          della  produttivita',  nonche' alla sua riorganizzazione; a
          tal fine e' autorizzato a:
                a-m (omissis);
                mm)   al  fine  del  completamento  del  processo  di
          informatizzazione  delle  amministrazioni pubbliche e della
          piu'   razionale   utilizzazione  dei  sistemi  informativi
          automatizzati,  procedere alla revisione della normativa in
          materia  di  acquisizione  dei  mezzi necessari, prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei  controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
          revisione  delle  relative  competenze  e  attribuire ad un
          apposito   organismo   funzioni   di   coordinamento  delle
          iniziative   e  di  pianificazione  degli  investimenti  in
          materia   di   automazione,  anche  al  fine  di  garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.».
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
          legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  recante  Norme in
          materia   di   sistemi   informativi   automatizzati  delle
          amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'art. 2, comma 1,
          lettera  mm),  della L. 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42:
              «1.  E' istituito il Centro nazionale per l'informatica
          nella   pubblica   amministrazione,  che  opera  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per l'attuazione
          delle   politiche  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie,     con    autonomia    tecnica,    funzionale,
          amministrativa,  contabile e finanziaria e con indipendenza
          di giudizio.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 10, commi da 6-ter a
          6-sexies  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
          recante  Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1° settembre
          1999, n. 205, supplemento ordinario:
              «6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
          al   Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
          amministrazione  i  compiti,  le  funzioni  e  le attivita'
          esercitati  dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art.
          17  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e  al comma 6
          dell'art.  24  della  legge  24 novembre  2000,  n. 340. Al
          Centro  medesimo sono contestualmente trasferite le risorse
          finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in
          servizio.  Il  limite massimo di cui al comma 1 dell'art. 6
          del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato
          in complessive 190 unita'.
              6-quater.  In  sede  di prima applicazione il personale
          trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
          giuridico ed economico in godimento.
              6-quinquies.  Al  riordino organizzativo, di gestione e
          di  funzionamento  del  Centro  nazionale per l'informatica
          nella  pubblica  amministrazione si provvede con successivi
          regolamenti  adottati  ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
              6-sexies.   Dalla  data  di  cui  al  comma 6-ter  sono
          abrogati  il  comma 19  dell'art.  17 della legge 15 maggio
          1997,   n.   127,  il  comma 6  dell'art.  24  della  legge
          24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
          Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.».
              - La  legge  15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
          lo   snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e  dei
          procedimenti  di  decisione  e  di controllo) e' pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   17 maggio   1997,   n.  113,
          supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 5, comma 1 del citato
          decreto legislativo n. 39 del 1993:
              «Art. 5. - 1. Il Centro nazionale propone al Presidente
          del   Consiglio  dei  Ministri  l'adozione  di  regolamenti
          concernenti  la  sua  organizzazione, il suo funzionamento,
          l'amministrazione   del   personale,   l'ordinamento  delle
          carriere,  nonche'  la  gestione  delle  spese  nei  limiti
          previsti dal presente decreto.
              2.  L'Autorita'  provvede  all'autonoma  gestione delle
          spese  per  il proprio funzionamento e per la realizzazione
          dei  progetti  innovativi da essa direttamente gestiti, nei
          limiti  dei  fondi  da  iscriversi in due distinti capitoli
          dello  stato di previsione della spesa della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri.  I  fondi  sono iscritti mediante
          variazione  compensativa  disposta con decreto del Ministro
          del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente,
          alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati
          progetti  innovativi. La gestione finanziaria e' sottoposta
          al controllo consuntivo della Corte dei conti.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          27 febbraio  2003,  n. 97, recante «Regolamento concernente
          l'amministrazione  e la contabilita' degli enti pubblici di
          cui  alla  legge  20 marzo  1975,  n. 70», pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  6 maggio  2003,  n.  103,  supplemento
          ordinario.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5, comma 1-bis del
          decreto-legge  31 gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni
          urgenti  per  l'universita'  e  la ricerca, per i beni e le
          attivita'  culturali,  per il completamento di grandi opere
          strategiche,  per  la  mobilita' dei pubblici dipendenti, e
          per  semplificare  gli  adempimenti  relativi  a imposte di
          bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti»
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge
          31 marzo   2005,   n.  43,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24:
              «Art.  5  (Interventi  per  la mobilita' dei dipendenti
          delle pubbliche amministrazioni). - 1. (Omissis).
              1-bis.  All'art.  70,  comma 4, del decreto legislativo
          30 marzo  2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le
          parole:  "decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono
          inserite  le  seguenti:  ", decreto legislativo 12 febbraio
          1993, n. 39,".».
              - Il   decreto  legislativo  12 aprile  2006,  n.  163,
          recante:  «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
          servizi   e   forniture   in   attuazione  delle  direttive
          2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
          Note all'art. 1:
              - Per  il  decreto  legislativo n. 39 del 1993, si veda
          nelle note alle premesse.
              - Il  regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 23 novembre 1923, n.
          275.
              - Il   regio   decreto   23 maggio  1924,  n.  827,  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130,
          supplemento ordinario.